Il Tribunale di Firenze, con la sentenza del 30 maggio 2025, n. 1872, ha ribadito un principio cardine per una sana convivenza all’interno di un condominio: l’occupazione costante e ingiustificata degli spazi comuni costituisce violazione dell’art. 1102 c.c., quando impedisce agli altri condomini la libera fruizione delle aree condivise e compromette la sicurezza, l’igiene e l’accessibilità dell’edificio.
IL CASO:
Un condominio si è rivolto al Tribunale segnalando che, a partire dal 2013, un condomino aveva iniziato ad accumulare oggetti di vario genere, compresi beni alimentari, negli spazi comuni adiacenti al proprio appartamento. Tali oggetti occupavano il vano scale e le rampe di collegamento tra il seminterrato e il piano terra, impedendo l’accesso a cantine, cabina elettrica e fossa extracorsa dell’ascensore.
Nonostante le richieste di rimozione e le segnalazioni alla competente Azienda Sanitaria, il condomino non aveva ottemperato agli inviti, né aveva partecipato al tentativo di mediazione obbligatoria previsto dal D. Lgs. 28/2010.
Il convenuto sosteneva invece che il suo utilizzo fosse legittimo, considerato che la sua abitazione era l’unica al piano seminterrato, e contestava la richiesta risarcitoria, ritenendola infondata.
Il Tribunale ha accolto la domanda del condominio, ritenendo provato che il comportamento del condomino aveva ecceduto i limiti dell’art. 1102 c.c., trasformando l’uso delle parti comuni in una condotta esclusiva e incompatibile con la loro funzione.
La prova è stata documentata tramite fotografie, testimonianze concordanti e la conferma del tecnico dell’ascensore, che nel 2024 aveva dovuto spostare materiali accumulati davanti alla fossa per effettuare la manutenzione.
In particolare, il Tribunale ha disposto la rimozione immediata di tutti gli oggetti depositati negli spazi comuni adiacenti all’appartamento del convenuto, nonché il risarcimento del danno per il mancato godimento delle parti comuni da parte degli altri condomini.
La sentenza si basa su un concetto ormai consolidato: un condomino può collocare nei vani delle scale e sui pianerottoli oggetti ornamentali o funzionali (zerbini, tappeti, piante) purché non ostacolino la fruizione degli spazi comuni. Sono invece vietati: Accumuli costanti di oggetti, anche non pericolosi, che ne impediscano l’accesso; il deposito di beni deperibili, che possono attrarre insetti o animali; la collocazione di materiali infiammabili o ingombranti, che possano ostacolare la manutenzione di impianti comuni.
La sentenza del Tribunale di Firenze rappresenta un richiamo chiaro ai condomini: la libertà di utilizzo delle parti comuni non può trasformarsi in uso esclusivo, né compromettere la sicurezza, l’igiene e l’accessibilità degli spazi condivisi.
Questa sentenza ricorda ai condomini e agli amministratori condominiali quanto sia importante vigilare sull’uso degli spazi comuni.
Se sei un amministratore condominiale o un condomino è quindi utile monitorare l’utilizzo degli spazi comuni, segnalare tempestivamente occupazioni improprie e rivolgersi a un legale specializzato per tutelare i diritti di tutti i condomini.
Il nostro studio è a disposizione per fornirvi assistenza immediata per prevenire e risolvere efficacemente le controversie che possono insorgere in queste situazioni.


