Il Tribunale di Milano, con la sentenza 5 novembre 2024, n. 9548, occupandosi del caso di un condomino che, recandosi presso il locale condominiale di raccolta rifiuti, era caduto, riportando dei danni, a causa di alcune mattonelle sconnesse e distaccate del marciapiede che conduceva al locale, afferma la PARI RESPONSABILITA’ del condomino, che pur consapevole del pericolo decide comunque di conferire i rifiuti e del Condominio, che, conoscendo la situazione pericolosa, è stato negligente, non attivandosi per eliminarla o ridurla.
IL CASO:
Nel 2019 un condomino adiva il Tribunale di Milano rappresentando di essersi recato, una sera di febbraio 2018, insieme al convivente, presso il locale adibito alla raccolta dei rifiuti del condominio, per buttare la spazzatura. Affermava che, nel dirigersi verso detto locale, era inciampato a causa di alcune mattonelle non visibilmente sconnesse e distaccate del marciapiede che conduceva al locale rifiuti, cadendo a terra e battendo la spalla destra contro il muretto delimitante la zona dei cassonetti. Al momento del fatto, non essendo particolarmente forte il dolore, era rientrato in casa ma l’indomani non riuscendo a sollevare il braccio, si era recato dal medico e sottoposto ad esami diagnostici strumentali, dai quali erano emerse delle lesioni ed in seguito ad ulteriore visita specialistica, l’attore affermava di essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. Il proprio perito medico legale aveva accertato una lesione psicofisica permanente pari all’11-12%. Denunciava l’accaduto al Condominio ma l’assicuratore dello stesso negava ogni responsabilità.
Adiva dunque il Tribunale di Milano chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del Condominio, ai sensi dell’art. 2051 e/o 2043 c.c., con risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subìto a seguito della caduta, quantificati in oltre trentamila euro.
Si costituiva in giudizio il Condominio sostenendo che la situazione di sconnessione delle piastrelle era conosciuta da tempo da tutti i condomini e che l’attore aveva già denunciato questa situazione con una e-mail nel dicembre 2017, nella quale aveva ammesso di essere allora caduto battendo con la spalla contro lo stesso muretto.
In subordine, chiedeva di accertare e dichiarare che nessuna responsabilità fosse riconducibile al Condominio per i fatti occorsi all’attore, il quale, invece, doveva ritenersi esclusivo responsabile dei fatti, per aver tenuto un comportamento irresponsabile. Il Condominio chiamava in causa la Società di assicurazione, con la quale era stata sottoscritta una polizza, tenuta a tenere indenne lo stesso da qualsiasi pagamento di somme di danaro cui esso dovesse essere condannato a rifondere in favore dell’attore.
Autorizzata la chiamata del terzo, si costituiva in giudizio la suddetta Società, eccependo l’infondatezza della domanda attorea, chiedendone, in via principale, il rigetto e, di conseguenza, il rigetto della domanda di manleva; in subordine, di limitare la quota di responsabilità del convenuto e quindi la propria.
Ammesso a testimoniare, il convivente dell’attore, aveva confermato lo svolgimento dei fatti così come descritti nell’atto introduttivo del giudizio, dichiarando che il passaggio condominiale verso il locale spazzatura era buio, non essendoci luci artificiali, che tale passaggio era piastrellato e che le piastrelle erano disconnesse da un po’ di tempo. L’attore, poi interrogato formalmente, aveva dichiarato di aver già segnalato nel 2017 all’amministratore di essere caduto nel corridoio che porta al locale dell’immondizia a causa delle piastrelle sconnesse. Alla luce di tali elementi, per il Tribunale di Milano la domanda attorea deve ritenersi fondata, ma solo in parte.
In questo caso è importante ricordare che l’art. 2051.c.c., il quale prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. L’art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
I giudici della legittimità hanno chiarito che costituisce principio consolidato quello secondo cui il danno si considera cagionato dalla cosa, anche se essa non è suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere e che, dunque, anche relativamente alle cose prive di dinamismo è configurabile una relazione di custodia. Perciò non rileva che la cosa sia pericolosa ovvero che non lo sia, che sia dotata di intrinseco dinamismo oppure no, in quanto anche le cose innocue possono cagionare un danno, atteso che, essendo sottoposte quantomeno alla forza gravitazionale, sono potenzialmente suscettibili in determinate condizioni di creare pregiudizio. La natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito. Pertanto, quanto più la situazione di possibili pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. civ., n. 30394/2023).
Per il giudice milanese, se è vero che dall’istruttoria esperita è emerso che la situazione di pericolo era nota all’attore almeno dal 2017 – essendo stato egli già vittima di analoga caduta, e che le piastrelle erano disconnesse da un po’, come dichiarato dal testimone, è altrettanto vero che il Condominio, pur conoscendo tale situazione di pericolo, per anni non ha provveduto ad eliminarla e nemmeno a ridurla. Soltanto dopo il verificarsi del sinistro de quo il Condominio si era attivato per far riparare le piastrelle che avevano causato la caduta.
Il Tribunale ritiene, pertanto, che il danno sia stato concausato sia dalla grave e protratta negligenza del Condominio nella riparazione del pericolo, sia dall’imprudenza dell’attore che, pur consapevole dell’esistenza del pericolo, aveva comunque deciso di conferire i rifiuti alla raccolta differenziata.
In definitiva, per il Tribunale di Milano la domanda dell’attore è fondata solo parzialmente, in quanto il nesso tra il fatto e l’evento dannoso non può ritenersi interrotto dall’imprudenza dell’attore, che appare di gravità approssimativamente pari a quella attribuibile alla negligenza del Condominio e determina perciò in pari misura la riduzione del risarcimento dovutogli. All’attore danneggiato viene riconosciuto quindi un risarcimento in misura pari alla metà del danno liquidato tenendo conto della relazione peritale depositata dai consulenti d’ufficio.


