La Corte di Cassazione,  con ordinanza del 16 gennaio 2025 n. 1050, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla validità degli atti posti in essere dall’amministratore per il recupero dei crediti condominiali anche successivamente alle sue dimissioni.                                                                                                                                                                                                   

Ha osservato che L’amministratore anche se dimissionario non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti una diversa volontà dell’assemblea condominiale e la firma dell’amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi di un atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del Condominio.

IL CASO :

Nel caso in esame, il ricorrente propose opposizione a un precetto notificatogli per oltre tremila euro dal Condominio, assumendone l’illegittimità per mancanza di identificazione del titolo e per insussistenza del debito, per avere egli già corrisposto il dovuto, nonché per essere stato il precetto spiccato dall’amministratore del Condominio quando era cessato dalla carica e quindi in carenza di potere.                                                                                                                                                              Il Tribunale di Bari ritenuta la perenzione del precetto, per avere il Condominio esposto di avere proceduto alla notificazione di un ulteriore atto di precetto, ha dichiarato cessata la materia del contendere sui motivi di opposizione.

Per questi motivi il ricorrente decise di proporre ricorso per Cassazione.                                                                                                           La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha osservato che l’amministratore, anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti, ipotesi in questa sede non ricorrente, una diversa volontà dell’assemblea condominiale, ritualmente espressa con apposita delibera. Inoltre, la firma dell’amministratore condominiale per il conferimento del precetto ad un difensore non concretizza un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, trattandosi di atto conservativo, ossia volto alla riscossione di crediti già accertati in favore del Condominio.

Lo studio è a disposizione per fornire consulenza e assistenza agli amministratori condominiali e gestire ogni esigenza gestionale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *